Art. 13 c. 1 lett. b,c – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.
Art. 13, c. 1, lett. b, c
Art. 13
–
Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubblic
he amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la
propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all’articolazione degli uffici, le compet
enze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio,
anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei
dati,
dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe
rappresentazioni grafiche
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